Condominio, non basta lamentare rumori di passi e sedie: chi perde la causa può essere condannato a pagare tutte le spese

Vivere in condominio significa spesso convivere con rumori provenienti dagli altri appartamenti: passi, sedie trascinate, porte che si aprono e si chiudono o il normale via vai delle persone.

Ma quando questi rumori possono essere considerati davvero intollerabili e giustificare un’azione legale?

Assemblea condominiale
Condominio, non basta lamentare rumori di passi e sedie: chi perde la causa può essere condannato a pagare tutte le spese

A fare chiarezza è una recente ordinanza del Tribunale di Roma del 14 maggio 2026, che ha respinto il ricorso di un condomino contro un poliambulatorio situato al piano superiore del suo appartamento. Il giudice ha stabilito che i rumori contestati non superavano la soglia della normale tollerabilità prevista dalla legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della consulenza tecnica.

La vicenda: il poliambulatorio sopra casa e i continui disagi lamentati dal condomino

La controversia nasce all’interno di uno stabile romano dove, al piano superiore rispetto all’abitazione del ricorrente, opera da anni uno studio medico successivamente trasformato in poliambulatorio specialistico.

Secondo il condomino, l’aumento dell’attività avrebbe comportato una crescita significativa dei rumori percepiti nell’appartamento sottostante: sedie e scrivanie spostate, porte sbattute, passi del personale, tacchi sul pavimento e presenza continua di pazienti, compresi bambini.

I rumori, a suo dire, si sarebbero protratti per gran parte della giornata, incidendo negativamente sulla qualità della vita familiare, soprattutto nelle ore pomeridiane considerate più delicate per il riposo.

I tentativi di risolvere il problema prima della causa

Prima di rivolgersi al tribunale, il proprietario aveva cercato diverse soluzioni.

Inizialmente aveva segnalato il problema direttamente ai responsabili della struttura sanitaria e successivamente aveva portato la questione all’attenzione dell’assemblea condominiale, chiedendo interventi per ridurre l’impatto acustico.

Nel 2024 aveva inoltre installato a proprie spese un controsoffitto insonorizzante nelle camere da letto, ottenendo un miglioramento ma non l’eliminazione completa dei rumori.

Non soddisfatto dei risultati ottenuti, ha quindi presentato un ricorso d’urgenza chiedendo al giudice di ordinare l’immediata cessazione delle attività rumorose e l’esecuzione di opere di insonorizzazione da parte delle società che gestiscono il poliambulatorio.

La difesa del poliambulatorio: già adottate diverse misure anti-rumore

Le società coinvolte hanno contestato le accuse sostenendo che i rumori segnalati derivassero dal normale svolgimento di un’attività professionale e non fossero affatto eccezionali.

Per dimostrare la propria attenzione verso il problema, hanno evidenziato una serie di interventi già realizzati:

  • sostituzione della porta d’ingresso;
  • installazione di feltrini fonoassorbenti sotto sedie e arredi;
  • modifica degli orari delle pulizie;
  • raccomandazioni al personale sull’utilizzo di calzature meno rumorose;
  • riorganizzazione degli accessi del personale.

A sostegno della loro posizione hanno inoltre richiamato un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, che non aveva rilevato particolari criticità sotto il profilo acustico.

La consulenza tecnica: rumori presenti ma sporadici

Per valutare la situazione, il tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio con rilievi fonometrici all’interno dell’appartamento del ricorrente.

Le misurazioni hanno confermato la presenza di alcuni rumori provenienti dal piano superiore, soprattutto legati al calpestio e allo spostamento di arredi.

Tuttavia, secondo il consulente, tali eventi sonori risultavano:

  • occasionali e non continui;
  • di durata molto limitata;
  • intervallati da lunghi periodi di silenzio;
  • spesso coperti dal normale rumore del traffico cittadino.

Inoltre, soltanto una prova effettuata simulando artificialmente il trascinamento di mobili ha evidenziato un superamento significativo della soglia differenziale rispetto al rumore di fondo.

Per il giudice manca la prova delle immissioni intollerabili

Alla luce degli accertamenti tecnici, il Tribunale di Roma ha escluso che vi fosse la prova di immissioni sonore intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile.

Secondo il giudice, non basta che un rumore sia percepito come fastidioso da chi lo subisce. Occorre dimostrare che esso superi in modo oggettivo, stabile e significativo il livello di rumorosità normalmente presente nell’ambiente circostante.

Nel caso concreto, i rumori rilevati erano sporadici e non emergevano in maniera costante rispetto al rumore di fondo caratteristico della zona urbana in cui si trova l’edificio.

Cosa dice l’articolo 844 del Codice Civile

L’articolo 844 del Codice Civile disciplina le cosiddette “immissioni”, cioè rumori, fumi, odori, calore o altre propagazioni provenienti dalla proprietà vicina.

La norma non garantisce un diritto assoluto al silenzio, ma impone al giudice di verificare caso per caso se le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità.

Nel compiere questa valutazione devono essere considerati diversi elementi:

  • le caratteristiche della zona;
  • la destinazione degli immobili coinvolti;
  • l’intensità e la continuità del rumore;
  • il bilanciamento tra il diritto alla tranquillità e l’esercizio di attività lavorative o produttive.

La decisione del Tribunale di Roma conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: i normali rumori della vita quotidiana o dell’attività professionale non sono automaticamente illegittimi.

Per ottenere una tutela giudiziaria è necessario fornire prove tecniche solide che dimostrino il superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge.

In assenza di tali elementi, il rischio è concreto: oltre a vedere respinte le proprie richieste, chi promuove la causa può essere condannato a sostenere le spese legali e i costi della consulenza tecnica disposta dal giudice.