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Un invalido grave che risiede in un appartamento di proprietà sito in un condominio può installare un servoscala per raggiungere l'ascensore? Quale procedura occorre seguire?

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 detta le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; secondo quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge è possibile richiedere all'assemblea condominiale la deliberazione sulla richiesta di installazione del bene volto al superamento della barriera architettonica. Il portatore di handicap deve avanzare richiesta scritta all'assemblea condominiale, la cui deliberazione è approvata in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo e terzo comma del codice civile.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni, i portatori di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

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