pasemplice.it

La disciplina sul rilascio di certificati da parte della pubblica amministrazione si applica anche ai certificati da presentare all'autorità giudiziaria?

Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
In caso di certificati da presentare all'autorità giudiziaria, è stato chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica che l'autorità giudiziaria può richiedere ai cittadini le certificazioni nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali ( certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie ).
Date le numerose richieste di chiarimenti, in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40 del già citato Decreto (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 ha precisato che "la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali apponendo la dicitura prescritta."
Per approfondimenti: Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - attuazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive - FAQ (domande frequenti) e Semplifica Italia - Stop ai certificati .

 Aree tematiche

 Tags