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Sono valide le richieste presentate attraverso i sistemi di autenticazione con login e password presenti sui portali di molte amministrazioni pubbliche?

Si. Le pubbliche amministrazioni, in base all’art. 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), possono consentire l'accesso ai propri servizi in rete anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, quando questi strumenti consentono l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
Per garantire l’identificazione, i sistemi predisposti dalle Pubbliche amministrazioni prevedono, di norma, un accesso (log-in) basato su credenziali di accesso di tipo alfanumerico (id e password, codice utente, ecc.) note al solo titolare.
A differenza della carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, le credenziali d’accesso sono utilizzabili solamente sui portali dell’amministrazione che le hanno rilasciate.
Inoltre, l’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), include questi sistemi tra le modalità valide di invio di comunicazioni, richieste, istanze e documenti alla pubblica amministrazione. Si ricorda che, per la validità della richiesta, è comunque necessario che gli strumenti predisposti dalle amministrazioni consentano l'individuazione univoca del soggetto che presenta l’istanza.

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