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Quali sono le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Modalità di presentazione della domanda (Artt. 78 e 79 del D.P.R. 115/2002).
La domanda va redatta in forma scritta, dev'essere sottoscritta in originale dall'interessato ed autenticata dall'avvocato e deve contenere a pena di inammissibilita':
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, e la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Se trattasi di causa già pendente:
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Dove va depositata:
Nei giudizi civili presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati.
Nei giudizi penali presso la cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza.
Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, la domanda deve essere presentata alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia e presso ogni tribunale amministrativo regionale e sue sezioni distaccate. ( All 2 ,art.14 D.Lgsl. 2 luglio 2010 n.104)

Per ulteriori informazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi consultare il seguente link: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp;jsessionid=0882141281481D56275115A1798E2400.ajpAL01

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