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Esiste la possibilità per un pensionato della pubblica amministrazione di cumulare pensione e redditi? In particolare, è stato fissato un limite massimo di reddito annuo che si può cumulare con la pensione, oppure ci sono dei limiti oltre i quali il cumulo non è più possibile?

L'articolo 19 del Decreto legge 112/2008, convertito con la Legge 133/2008, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Lo stesso articolo ha stabilito anche che, sempre dal 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con 40 anni di contributi o al compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).
L'abolizione del limite di cumulo tra pensioni e reddito non vale nei confronti dei titolari di pensioni ai superstiti e di pensioni di invalidità.
Per maggiori informazioni si riporta il link alla nota operativa Inpdap n. 22 del 7 giugno 2011, nota operativa INPDAP n. 45 del 28 novembre 2011 in materia di cumulo di pensione con redditi da lavoro. Nelle stesse sono illustrate alcune tabelle esplicative utili per l'individuazione dei singoli casi.

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