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Quali sono le modalità di applicazione dell'art.3 comma 123 della legge 244/2007 (la finanziaria 2008) sull'equiparazione degli orfani di caduti sul lavoro con le vittime del terrorismo?

L'art. 3 comma 123 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), richiama l’art.1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
Tale articolo prevede l’equiparazione della categoria degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, a quella delle vittime del terrorismo di cui all’art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, prevedendo ai fini del collocamento obbligatorio, un diritto di precedenza con preferenza a parità di titoli, per i soggetti indicati rispetto ad ogni altra categoria introducendo riserve di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica anche a favore di coloro che svolgono già un’attività lavorativa.
L’attuazione della disposizione in esame, rende necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo ed organizzativo che favoriscano una uniforme applicazione ed operatività della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, con l’obbiettivo di scongiurare inopportune contrapposizioni tra persone che, a diverso titolo, vivono quotidianamente una condizione di fragilità.
Pertanto, in attesa di chiarimenti normativi in materia, la circolare n. 2 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Assunzioni obbligatorie al punto 7: Ulteriori limitazioni per l'esclusione dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 - afferma:
«Si ritiene opportuno far presente che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 123 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - orfani o in alternativa coniuge superstite di coloro che deceduti per "fatto di lavoro" - vanno a soddisfare, così come tutti i soggetti normodotati enunciati dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, dalla legge n. 407 del 1998 nonché dalla legge n. 466 del 1980 e successive loro modificazioni, la quota d'obbligo prescritta dal comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 68 del 1999 e quindi, sono computabili esclusivamente in tale quota di riserva».
Per le aziende che hanno in organico un numero di dipendenti superiore alle 51 unità tale quota di riserva, con riferimento ai soggetti appartenenti alle categorie protette, è pari ad una unità.

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