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Dove vige l'obbligo di catene da neve o pneumatici invernali?

Il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo Codice della Strada'' (art. 6 comma 4 lettera e), dopo le modifiche della Legge del 29 luglio 2010, n.120, ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Le ordinanze hanno lo scopo di permettere agli enti citati, ovvero al sindaco all'interno dei centri abitati, di poter disporre di uno strumento di regolamentazione cui far ricorso, per facilitare la circolazione ed evitare blocchi, per un arco temporale predeterminato: esse sono valide, di conseguenza, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in corso.
Le nuove disposizioni consentono pertanto agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell'osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista (da 80 a 318 euro).
Sul sito della Polizia di Stato è possibile consultare la mappatura della rete viaria, stradale ed autostradale, interessata dalla prescrizione, suddivisa per Regioni.
Per approfondimenti: Polizia di Stato

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