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Come può un ente iscriversi al registro per poter svolgere le mediazioni?

L'attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010. Con Provvedimento del 4 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione. Il 2 febbraio 2011 è stata emessa una nota illustrativa di aiuto alla compilazione dei modelli di domanda.
L'iscrizione nell'elenco può avvenire, in un primo momento, a titolo provvisorio. L’iscrizione deriva dall’adempimento a quanto previsto nell’art. 4 del decreto 180/2010. In questi casi, essendo decorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero di venti giorni dopo il ricevimento della documentazione integrativa richiesta, la direzione generale provvede alla prevista iscrizione. Ciò non toglie, comunque, che la direzione generale attivi il proprio potere di controllo successivo all'iscrizione, procedendo alla verifica della legittimità della domanda per eventuale adozione di provvedimento in autotutela. In questo caso l’iscrizione è avvenuta solo per effetto del silenzio assenso e l’amministrazione procederà a breve al compimento dell’attività di controllo. Registro degli organismi
Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio-assenso: circolare n. 13/06/2011

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