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 Unica Unione Dei Comuni dell'Area Urbana Chieti Pescara

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Unica Unione Dei Comuni dell'Area Urbana Chieti Pescara. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Unica Unione Dei Comuni dell'Area Urbana Chieti Pescara". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Unica Unione Dei Comuni dell'Area Urbana Chieti Pescara
 Comune Spoltore
 Responsabile Commissario liquidatore Luciano Di lorito
 Indirizzo Via Gioacchino di Marzio 66 - 65010, Spoltore PE (regione: Abruzzo)
 Sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it
 Tipologia Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91068850683 (validato)
 Pec protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
 Altro protocollo@comune.spoltore.pe.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegitimità costituzionale della mediazione obbligatoria?

Il 24 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Il Ministero della Giustizia ha emanato, il 12 novembre 2012, una circolare contenente alcune indicazioni sulle ricadute degli effetti della pronuncia. Vengono fornite due specifiche indicazioni:
- gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del Decreto Ministriale n. 180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente: art.7 , comma 5 lett.d); art.16, comma 4 lett. d); art. 16, comma 9, ultimo periodo;

- per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.


Il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98 (cd decreto del fare) ha stabilito che per un periodo di efficacia di quattro anni a decorrere dal 20 settembre 2013, è stato reintrodotto il regime di obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, a pena di inammissibilità della relativa azione giudiziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno, in caso di responsabilità medico-sanitaria e di diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari