pasemplice.it

 Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
 Comune Valdieri
 Responsabile Direttore generale Giuseppe Canavese
 Indirizzo Piazza Regina Elena, 30 - 12010, Valdieri CN (regione: Piemonte)
 Sito istituzionale www.areeprotettealpimarittime.it
 Tipologia Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 96009220045 (validato)
 Pec apam@pec.areeprotettealpimarittime.it
 Altro info@areeprotettealpimarittime.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Vorrei aprire un'Associazione onlus riconosciuta con personalità giuridica. Cosa devo fare?

I soggetti deputati a fornire gratuitamente assistenza e consulenza nella costituzione di un'Associazione di Volontariato, Onlus o No-profit, e anche aiuto e consulenza nella gestione fiscale e organizzativa della stessa sono i CSV - Centri provinciali di Servizi per il Volontariato.
Per costituire un'Associazione è necessario essere almeno in 3 persone. La costituzione di un'Associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite "l'Atto Costitutivo": in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. Le associazioni possono essere o meno riconosciute.
Associazioni "non riconosciute": La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle "non riconosciute". Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire. Il comma 1 dell'art. 36 del Codice Civile stabilisce che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati."
Redigere lo Statuto e l’Atto Costitutivo: Presso il CSV si può richiedere gratuitamente i facsimili dell’Atto Costitutivo e Statuto di Associazione non riconosciuta e anche il facsimile dello Statuto di Associazione culturale. Nello Statuto va indicata la Sede legale. Lo Statuto di solito si elabora prima di redigere l'Atto Costitutivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo.
Richiedere il Codice Fiscale: Una volta che l'Associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) si può richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette il Codice Fiscale dell’Associazione. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro.
Registrare l’Associazione: Statuto ed Atto Costitutivo vanno depositati all'Ufficio del Registro. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'Associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato. Per registrare Statuto ed Atto Costitutivo all'Ufficio del Registro bisogna: avere il Codice Fiscale; indicare una sede legale sullo Statuto; lo Statuto deve essere conforme ad una serie di parametri, in particolare deve specificare che si tratti di una associazione senza scopo di lucro; avere due copie dell'Atto Costitutivo (una terza facoltativa), di cui una contenente il verbale della prima riunione nella quale i soci fondatori hanno fondato l’Associazione e approvato lo Statuto e la sede legale; una copia verrà tenuta dall'Ufficio del Registro le altre 2 rilasciate bollate all'Associazione (dopo circa 15 giorni); le copie dello Statuto consegnate per la registrazione devono essere firmate in ogni pagina da presidente e segretario. Costi: bollo per ogni 100 righe del documento aggregato "atto costitutivo"+"statuto", ed imposta di registro. L'altra forma per registrare l'atto può essere quella della scrittura privata autenticata o dell' atto pubblico, entrambi registrati di fronte ad un notaio, con costi ovviamente più elevati.
Tipi di Associazione: Le Associazioni possono essere di diverse tipologie a seconda dell’attività che svolgono, ossia possono essere Associazioni culturali, ricreative, scientifiche, ecc.; Associazioni sportive dilettantistiche.
Le Associazioni possono inoltre diversificarsi in Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS. Una guida dettagliata si trova alla pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate.

Associazioni "riconosciute": E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto. Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello Stato e diventare quindi "Persona Giuridica". Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali: l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'Associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.