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 Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

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Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio della Provincia Autonoma di Trento". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
 Comune Trento
 Responsabile Presidente Walter Kaswalder
 Indirizzo Via Manci, 27 - 38122, Trento TN (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.consiglio.provincia.tn.it
 Tipologia Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80009910227 (validato)
 Pec segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
 Altro info@consiglio.provincia.tn.it
Canale Youtube https://www.youtube.com/user/ConsiglioProvinciaTN

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Quando viene riconosciuto l'infortunio in itinere per il lavoratore?

L'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 disciplina la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere recependo i principi che la giurisprudenza è andata elaborando nel corso della sua pluriennale evoluzione.
La casistica in materia è comunque talmente vasta da non consentire una risposta universalmente valida (INAIL - L'infortunio in itinere).
In linea di principio si può evidenziare che l'infortunio in itinere risulta tutelato (salvo pochissimi casi) a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato.
Nell'assicurazione sono compresi tutti gli infortuni subiti dalle persone soggette all'obbligo assicurativo nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e ritorno, sia che tale spostamento avvenga a piedi sia che avvenga con mezzi pubblici.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda il mezzo privato; in questo caso l'uso del mezzo deve essere effettivamente "necessitato" (ad esempio perché per percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa non esistono mezzi pubblici, oppure perché, pur esistendo, non coprono l'intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.).
La tutela - estesa anche alle ipotesi di infortuni in itinere verificatisi per la consumazione del pasto quando non è presente un servizio di mensa in azienda - riguarda anche tutti i casi di infortunio verificatisi al di fuori del normale percorso, purchè la deviazione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La tutela è esclusa solo in situazioni sostanzialmente riconducibili al cd. "rischio elettivo" (uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso anch'esse non necessitate) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel "rischio elettivo" (infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici, ecc.).