pasemplice.it

 Ordine dei Chimici della Provincia di Verona

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei Chimici della Provincia di Verona. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei Chimici della Provincia di Verona". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei Chimici della Provincia di Verona
 Comune Verona
 Responsabile Presidente Paolo Bendazzoli
 Indirizzo Via Del Lavoro , 8 - 37135, Verona VR (regione: Veneto)
 Sito istituzionale www.verona.chimici.org
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80053400232 (validato)
 Pec ordine.verona@pec.chimici.org
 Altro ordine.verona@chimici.org

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Si è ricevuta una multa. Cosa significa pagamento a misura ridotta?

La maggior parte delle infrazioni previste dal Codice della Strada sono violazioni amministrative, cioè non hanno carattere penale e possono essere estinte con il pagamento di una sanzione pecuniaria. Per ognuna di queste il Codice della Strada fissa una somma che viene compresa tra un minimo ed un massimo. La legge impone che l'importo da versare entro 60 giorni dalla verbalizzazione su strada o dalla notifica del verbale, sia la somma prevista dal minimo.
Se trascorrono i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento o proposto ricorso, la legge prevede che si debba pagare la metà del massimo previsto per quella violazione.


Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione (art. 202 comma 3 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dai seguenti articoli del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada": 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro 10 giorni.


Per approfondimenti: Polizia di Stato, ACI