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 Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige
 Comune Trento
 Responsabile Presidente Andreas Verde
 Indirizzo Via Lidorno, 6 - 38120, Trento TN (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.chimicitaa.org
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80017480221 (validato)
 Pec ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org
 Altro ordine.trentinoaltoadige@chimici.org

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Ho costituito un'Associazione di Promozione Sociale. A quali risorse economiche posso attingere?

L’articolo 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 stabilisce che le associazioni di promozione sociale traggano le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
C’è da sottolineare (vedi lettera f) che le associazione di promozione sociale hanno la possibilità, se il loro statuto lo consente, di svolgere, in parallelo all’attività istituzionale, una o più attività di natura cosiddetta “imprenditoriale”.