pasemplice.it

 Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali Delle Province di Pisa, Lucca, Massa e Carrara

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali Delle Province di Pisa, Lucca, Massa e Carrara. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali Delle Province di Pisa, Lucca, Massa e Carrara". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali Delle Province di Pisa, Lucca, Massa e Carrara
 Comune Pisa
 Responsabile Presidente Marta Buffoni
 Indirizzo Via Luigi Russo, 3f - 56124, Pisa PI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.agronomipisa.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80011170505 (validato)
 Pec protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it
 Altro info@agronomipisa.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per impedire manipolazioni dello status familiare?


Il minore ha un diritto sia ad essere registrato immediatamente dopo la nascita, sia ad acquisire un nome, sia ad avere uno status familiare veridico – Convenzione dell’ONU del 1989 .
L’ordinamento giuridico vigente prevede tre diverse forme di reato, per impedire manipolazioni agli status a cui ha diritto chi nasce.

Supposizione o soppressione di stato (art. 566 C.P.): si verifica quando si fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente o mediante l’occultamento di un neonato, si sopprime lo stato civile. Quest’ultima ipostesi consiste nell’impedire al neonato l’acquisto dello stato civile che gli spetta senza attribuirgliene uno diverso e facendo così in modo che egli non risulti nato.

Alterazione di stato (art. 567 C.P.): si verifica quando si altera lo stato civile di un neonato mediante la sua sostituzione, ovvero quando, nella formazione di un atto di nascita, si altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Occultamento di stato (art. 568 C.P.):si verifica quando si presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un luogo di beneficenza occultandone lo stato.