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 ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI XXIII - PALAGIANO

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI XXIII - PALAGIANO. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI XXIII - PALAGIANO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI XXIII - PALAGIANO
 Comune Palagiano
 Responsabile Dirigente scolastico Antonia Lentino
 Indirizzo Viale Stazione 29 - 74019, Palagiano TA (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.icgiovanni23palagiano.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90214600737 (validato)
 Pec taic85500l@pec.istruzione.it
 Altro taic85500l@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

La carta d'identità, con validità di 5 anni, oggi in scadenza, viene automaticamente portata ad una scadenza a 10 anni?

In base all’art. 31 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 la validità della carta d'identità è stata estesa a 10 anni. Dal 25 giugno 2008, dunque, la carta di identità, per i maggiorenni, ha validità 10 anni.
I cittadini in possesso di una carta di identità con scadenza dal 26/6/2008 al 26/6/2013 possono richiedere agli Sportelli comunali l'apposizione di un timbro di proroga sul documento.
Il Ministero dell'Interno (circolare n. 23/2010) segnala disagi per il mancato riconoscimento delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri della carta d'identità prorogata. I cittadini che intendono recarsi all'estero, possono perciò sostituire la carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.