pasemplice.it

 ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO
 Comune Spoleto
 Responsabile Dirigente scolastico RAFFAELLA GIOVANNETTI
 Indirizzo Via Visso - 06049, Spoleto PG (regione: Umbria)
 Sito istituzionale https://www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it/sito/
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 93023290542 (validato)
 Pec pgis03100p@pec.istruzione.it
 Altro pgis03100p@istruzione.it
Facebook https://it-it.facebook.com/IIS-Tecnico-Professionale-Spoleto-1424097104549231/
Twitter https://twitter.com/IisTecnico
Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-6FhU8Uz5_UE48SSgzYx5Q

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

I docenti che insegnano nelle scuole ubicate fuori dal comune di residenza e chiedono, per ogni anno scolastico, in fase di mobilità provinciale o interprovinciale, il ricongiungimento al coniuge, hanno diritto all'attribuzione di 6 punti?

Si. Il punteggio spettante per il ricongiungimento è citato nell’allegato D tabelle di valutazione dei titoli e servizi punto II esigenze di famiglia del CCNI mobilità 2013/2014.
Tale punteggio è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 10 aprile 2011, n. 183, con una dichiarazione personale nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Questa documentazione, che autocertifica lo stato anagrafico di residenza, deve essere prodotto contestualmente alla domanda di trasferimento.