pasemplice.it

 DIREZIONE DIDATTICA - IV NOVEMBRE/PRIMO CIR.MARSCIANO

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica DIREZIONE DIDATTICA - IV NOVEMBRE/PRIMO CIR.MARSCIANO. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "DIREZIONE DIDATTICA - IV NOVEMBRE/PRIMO CIR.MARSCIANO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione DIREZIONE DIDATTICA - IV NOVEMBRE/PRIMO CIR.MARSCIANO
 Comune Marsciano
 Responsabile Dirigente scolastico MARIANGELA SEVERI
 Indirizzo Piazza Della Vittoria 1 - 06055, Marsciano PG (regione: Umbria)
 Sito istituzionale www.primocircolomarsciano.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80005660545 (validato)
 Pec pgee041007@pec.istruzione.it
 Altro pgee041007@istruzione.it
Facebook https://www.facebook.com/NoidelPrimoCircolo/

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per un disservizio da parte di un operatore turistico, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace?

Sì, l’articolo 322 del codice di procedura civile stabilisce che è possibile presentare, anche oralmente, una istanza di conciliazione in sede non contenziosa presso l’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, indipendentemente dal valore della controversia.
La procedura di conciliazione è attivabile anche senza l’assistenza di un avvocato.
Nella procedura di conciliazione il giudice di pace non esercita funzioni giurisdizionali, ma cerca di favorire un accordo tra le parti per la composizione della controversia.
Se le parti raggiungono un accordo il giudice di pace redige processo verbale di conciliazione. Nel caso in cui la controversia rientra nella competenza del giudice di pace il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Se invece non è possibile raggiungere un accordo o se una delle parti non compare all'udienza fissata, viene redatto verbale di mancata conciliazione e si potrà agire tramite procedura ordinaria, ossia rivolgendosi al giudice competente.