Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
E’ un istituto giuridico previsto e disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, articoli dal 74 al 141, che consente alle persone non abbienti e /o le cui ragioni non risultino manifestamente infondate e che abbiano necessità di essere rappresentati in giudizio- sia per agire che per difendersi- di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Ambito di applicazione.
E' possibile chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, contabili, tributarie, di affari di volontaria giurisdizione (es. separazione personale, affidamento dei figli, provvedimenti in materia di potesta' genitoriale), di cause relative alla fase dell'esecuzione, ai processi di revisione, di revocazione, opposizione di terzo, ai processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione, e nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza.
E' possibile presentare la richiesta in ogni grado e fase del processo, e per tutte le eventuali procedure ad esso collegate innanzi ai Tribunali, alle Corti d’Appello, alla Corte di Cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, alle Commissioni tributarie provinciali e regionali e alla Corte dei Conti.
Per ulteriori informazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato si può utilizzare il seguente link
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp;jsessionid=0882141281481D56275115A1798E2400.ajpAL01