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 Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate
 Comune San Sperate
 Responsabile Presidente Efisio Fiori
 Indirizzo Via Sassari, 3 Presso Comune - 09026, San Sperate SU (regione: Sardegna)
 Tipologia Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92136950927 (validato)
 Pec scuolacivicadisansperate@pec.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' ancora necessario fare la comunicazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza di cessione di fabbricato per locazione a cittadino italiano?

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
L'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dall'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con Legge 18 maggio 1978, n. 191 - essendo tuttora vigente tale disposizione normativa - non e' stato abrogato, ma l'adempimento da essa previsto quale la comunicazione di cessione di fabbricato, e' stato ''assorbito'' da un altro adempimento quale la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non puo' trovare applicazione.
Si precisa inoltre che, con il successivo intervento dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa, l'assorbimento del predetto obbligo viene esteso anche ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Per approfondimenti: Polizia di Stato