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 Commissario Straordinario Delegato per La Realizzazione Degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per La Regione Friuli Venezia Giulia

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Dati e contatti dell'amministrazione "Commissario Straordinario Delegato per La Realizzazione Degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per La Regione Friuli Venezia Giulia". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Commissario Straordinario Delegato per La Realizzazione Degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per La Regione Friuli Venezia Giulia
 Comune Trieste
 Responsabile Commissario delegato Massimiliano Fedriga
 Indirizzo Via S. Anastasio n. 3 c/o Direzione centrale ambiente ed energia - 34126, Trieste TS (regione: Friuli-Venezia Giulia)
 Sito istituzionale www.regione.fvg.it
 Tipologia Altri Enti Locali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90132960320 (validato)
 Pec commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it
 Altro commissario.rischio.idrogeologico@regione.fvg.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa prevede la normativa circa le situazioni di compatibilità e incompatibilità dei docenti?

In via generale, il tema delle incompatibilità per il pubblico impiego è espressamente disciplinato dall’art. 53 del Decreto Legge 30 marzo 2001 n. 165, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del Decreto Legge 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Per quanto riguarda il personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate, dai commi 7 e 10 dell’art. 508 del Decreto Legge 16 aprile 1994 n. 297, in ragione dei quali “l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."Tuttavia l’art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha mitigato il tadizionale dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
Lo stesso art. 36 del CCNL 24.07.2003, del comparto Scuola, al comma 9 stabilisce che “al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.
Di conseguenza nel caso dei docenti che abbiano un limitato numero di ore di cattedra, al di sotto del limite del 50% rispetto al tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità. La valutazione in ordine all’opportunità di concedere o meno detta autorizzazione è posta in capo al Dirigente scolastico.
Per approfondimenti si veda il parere rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.