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 Casa Gino e Pierina Marani

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Casa Gino e Pierina Marani. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Casa Gino e Pierina Marani". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Casa Gino e Pierina Marani (Casa Marani)
 Comune Villorba
 Responsabile Direttore generale Eddi Frezza
 Indirizzo Vicolo Silvio Pellico n. 3 - 31020, Villorba TV (regione: Veneto)
 Sito istituzionale www.casamarani.it
 Tipologia Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80007450267 (validato)
 Pec protocollo@pec.casamarani.it
 Altro info@casamarani.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa accade in caso di revoca della pensione di inabilità?

Nel caso di revoca delle pensione di inabilità liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate (art. 1, comma 240 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
In caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della Legge 12 giugno 1984, n. 222. La contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (Circolare Inps n. 140 del 2013).
Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (Circolare Inps n. 262 del 1984).