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 Consiglio Notarile di Asti

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Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio Notarile di Asti". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio Notarile di Asti
 Comune Asti
 Responsabile Presidente Giorgio Gili
 Indirizzo Piazza Statuto n. 1 - 14100, Asti AT (regione: Piemonte)
 Sito istituzionale http
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80014170056 (validato)
 Pec cnd.asti@postacertificata.notariato.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quando viene riconosciuto l'infortunio in itinere per il lavoratore?

L'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 disciplina la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere recependo i principi che la giurisprudenza è andata elaborando nel corso della sua pluriennale evoluzione.
La casistica in materia è comunque talmente vasta da non consentire una risposta universalmente valida (INAIL - L'infortunio in itinere).
In linea di principio si può evidenziare che l'infortunio in itinere risulta tutelato (salvo pochissimi casi) a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato.
Nell'assicurazione sono compresi tutti gli infortuni subiti dalle persone soggette all'obbligo assicurativo nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e ritorno, sia che tale spostamento avvenga a piedi sia che avvenga con mezzi pubblici.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda il mezzo privato; in questo caso l'uso del mezzo deve essere effettivamente "necessitato" (ad esempio perché per percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa non esistono mezzi pubblici, oppure perché, pur esistendo, non coprono l'intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.).
La tutela - estesa anche alle ipotesi di infortuni in itinere verificatisi per la consumazione del pasto quando non è presente un servizio di mensa in azienda - riguarda anche tutti i casi di infortunio verificatisi al di fuori del normale percorso, purchè la deviazione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La tutela è esclusa solo in situazioni sostanzialmente riconducibili al cd. "rischio elettivo" (uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso anch'esse non necessitate) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel "rischio elettivo" (infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici, ecc.).