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 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia
 Comune Perugia
 Responsabile Presidente Enzo Tonzani
 Indirizzo Via Campo Di Marte, 9 - 06124, Perugia PG (regione: Umbria)
 Sito istituzionale www.geometri.pg.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80013720547 (validato)
 Pec collegio.perugia@geopec.it
 Altro redazione@geometri.pg.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Può un medico - chirurgo di una struttura sanitaria pubblica rifiutarsi di somministrare un farmaco prescritto da un collega che il paziente utilizza da anni con buoni risultati?

Il Codice di Deontologia Medica (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, 16 dicembre 2006), che contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra devono osservare, stabilisce all'art. 13 che la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico pertanto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
Inoltre, l'art. 22 precisa che il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.