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 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia (COLLEGIO PAVIA)
 Comune Pavia
 Responsabile Presidente Mario Ravasi
 Indirizzo Viale Indipendenza, 9 - 27100, Pavia PV (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.collegio-geometri.pv.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80003260181 (validato)
 Pec collegio.pavia@geopec.it
 Altro infocollegio@collegio-geometri.pv.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quanto denaro contante è possibile portare in caso di viaggio da e per l'estero?

Il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a 10.000,00 Euro. Va presentata, invece, apposita dichiarazione se il denaro contante da portare al seguito é di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. La dichiarazione va fatta attraverso apposito modulo disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. Tale obbligo, oltre che nei confronti di tutti i Paesi terzi, vige anche per i trasferimenti tra l´Italia e gli altri Paesi comunitari.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
• il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato
• l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro
• l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250 mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200 euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
Per approfondimenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Carta doganale del viaggiatore