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 Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati Delle Province di Ascoli Piceno - Pescara e Teramo

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati Delle Province di Ascoli Piceno - Pescara e Teramo. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati Delle Province di Ascoli Piceno - Pescara e Teramo". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati Delle Province di Ascoli Piceno - Pescara e Teramo
 Comune Teramo
 Responsabile Presidente Giovanni De Luca
 Indirizzo Piazza Martiri Pennesi, 17 - 64100, Teramo TE (regione: Abruzzo)
 Sito istituzionale www.peritiagrariascolipescarateramo.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92052890677 (validato)
 Pec collegio.appete@pec.peritiagrari.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Le pubbliche amministrazioni verificano le dichiarazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà?

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti.
In particolare, l'articolo 71 (Modalità dei controlli) del già citato decreto stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.
PA procedente
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dalla PA procedente, secondo le modalità previste dall'articolo 43 (Accertamenti d'Ufficio), consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ma non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione informa l'interessato dell'irregolarità perchè provveda alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
PA certificante
Se il controllo si riferisce a dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, che vi consentono, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
La stessa norma (art. 72 - Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) stabilisce anche che per favorire l'accertamento d'ufficio e consentire le varie attività di controllo sopra descritte, le amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Le stesse PA per il tramite dell'ufficio individuato devono rendere note (con pubblicazione sul proprio sito istituzionale), le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonchèle modalità per la loro esecuzione.
Se entro 30 giorni da una richiesta di controllo una PA non risponde, ciò costituisce violazione dei doveri d'ufficio e la mancata risposta alla richiesta viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.