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 Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati della Romagna

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati della Romagna. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati della Romagna". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati della Romagna
 Comune Forlì
 Responsabile Segretario Aride Poletti
 Indirizzo Corso Della Repubblica, 93 - 47121, Forlì FC (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale https://www.collegioperitiagrariromagna.it/
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92093960406 (validato)
 Pec collegio.romagna@pec.peritiagrari.it
Facebook https://www.facebook.com/CollegioPeritiAgrariRomagna

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Il lavoratore che fruisce della Legge 104 del 1992, messo in cassa integrazione guadagni ordinaria, per un determinato periodo di tempo, può godere dei permessi lavorativi nella misura di tre giorni o tali permessi debbono essere riproporzionati in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa?

I permessi lavorativi previsti dall'art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è in ferie, malattia, mobilità, congedo oppure è disoccupato non può fruire dei permessi in parola. Se il lavoratore è già assente dal lavoro, perché in cassa integrazione, non matura il diritto a fruire del permesso previsto dalla Legge 104 del 1992, in quanto l'assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile. Se l'attività lavorativa è limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente, secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 46 del 2008. La posizione del Ministero è chiara: per ogni 10 giorni di effettivo lavoro il richiedente ha diritto a un giorno di permesso. Se la prestazione lavorativa risulta invece svolta per un periodo inferiore a 10 giorni, il soggetto non ha diritto ad alcun giorno di permesso.