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 Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di Lodi

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di Lodi. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di Lodi". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di Lodi
 Comune Lodi
 Responsabile Presidente Ettore Serafino Grecchi
 Indirizzo Via Nino Dall'Oro 4 - 26900, Lodi LO (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.muzza.it
 Tipologia Gestori di Pubblici Servizi (Gestori di Pubblici Servizi)
 Cod. Fiscale 90502340152 (validato)
 Pec consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it
 Altro cmuzza@muzza.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

La pensione di reversibilità o indiretta è sempre riconosciuta al coniuge superstite nella misura del 60%?

In alcuni casi la quota riconosciuta al coniuge superstite non risposato può subire delle decurtazioni.
In particolare la situazione delineata può verificarsi in concomitanza di decessi intervenuti dal 1° dicembre 2011 nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni (art. 18, comma 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, Circolare Inps n. 84 del 14-06-2012).
In presenza di tali ipotesi la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La decurtazione della pensione ai superstiti non opera comunque in presenza di figli minori, studenti o inabili che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato facciano parte del nucleo familiare e siano stati a suo carico.
I destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente, l'ex coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile. Occorre fare attenzione ai seguenti aspetti:
- il coniuge diventa automaticamente titolare del diritto di pensione;
- il coniuge legalmente separato avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale;
- l'ex coniuge divorziato superstite titolare dell’assegno divorzile ha diritto alla pensione se la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Nel caso di più coniugi divorziati superstiti, in possesso dei requisiti necessari, sarà il Tribunale a stabilire le quote loro spettanti.
Analogamente nel caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite sarà ancora il Tribunale a provvedere alla ripartizione della pensione.