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 Comune di Pancalieri

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Pancalieri. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Pancalieri". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Pancalieri
 Comune Pancalieri
 Responsabile Sindaco Luca Pochettino
 Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, 3 - 10060, Pancalieri TO (regione: Piemonte)
 Sito istituzionale www.comune.pancalieri.to.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 85003230019 (validato)
 Pec segreteria@pec.comune.pancalieri.to.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale?

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all'articolo 41 evidenzia che: "Le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Incarichi
Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo, nonchè degli incarichi di Responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento". In particolare alla dirigenza sanitaria delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 dello stesso decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).
Strutture accreditate
La norma prevede che deve essere pubblicato, ed aggiornato annualmente, l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate; devono altresì essere pubblicati gli accordi con esse intercorsi. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
Liste di attesa
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "Liste di attesa", il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.