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 A.P.S.P. Giacomo Cis Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica A.P.S.P. Giacomo Cis Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "A.P.S.P. Giacomo Cis Azienda Pubblica di Servizi alla Persona". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione A.P.S.P. Giacomo Cis Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSPCIS)
 Comune Ledro
 Responsabile Direttore generale Paolo Bortolamedi
 Indirizzo Via G. Falcone e P. Borsellino, 6 - 38067, Ledro TN (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.apspgiacomocis.it
 Tipologia Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 84000620223 (validato)
 Pec amministrazione@pec.apspgiacomocis.it
 Altro segreteria@apspgiacomocis.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Quale è la norma che disciplina il divieto di sosta dei veicoli?

L'articolo 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
Testo dell'articolo 158
La fermata e la sosta sono vietate:

in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;

nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';

in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;

nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

allo sbocco dei passi carrabili;

dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;

negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;

sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;

sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

nelle aree pedonali urbane;

nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomototir e motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.