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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non percepiti ASpI e mini ASpI?

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Al beneficio si può accedere tenendo presente due precisi limiti: il primo di natura temporale in quanto riconosciuto in via sperimentale negli anni 2013, 2014, 2015; il secondo in riferimento alle risose disponbili pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni (Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2 comma 19).
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della Legge 28 giugno 2012, n. 92 di cui si riporta integralmente il testo: "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative” (Circolare Inps n. 145 del 2013).