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 Contatti Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Nome tipo amministrazioneAutorità indipendenti
 IndirizzoPiazza del Gesù n. 46
ComuneRoma
Sigla provinciaRM
 Telefono0694539600
 Fax0694539680
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Chi sono i destinatari delle norme e dei principi contenuti nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)?

Il CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) è una legge di portata generale che investe l’azione delle Pubbliche Amministrazioni ed ha forti riflessi sulle modalità con cui esse si relazionano con i cittadini. Inoltre, contiene una serie di norme che interessano anche, in via diretta, i privati. In particolare, il CAD, nella sua totalità, trova applicazione rispetto a:

Amministrazioni pubbliche individuate dalla normativa sul pubblico impiego: Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi e associazioni di enti locali, Istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari; amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, come individuate dall’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a cura dell’ISTAT.
Inoltre, il CAD si applica a:

Privati: relativamente a documento informatico, firme elettroniche, trasferimenti, libri e scritture, formazione di documenti informatici, riproduzione e conservazione dei documenti, requisiti per la conservazione dei documenti informatici nonché dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete;

Gestori di servizi pubblici: per ciò che riguarda presentazione di istanze e dichiarazioni, effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali;

Organismi di diritto pubblico: limitatamente alle norme in tema di accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali.
L’applicabilità del CAD è, invece, esclusa (art. 2, comma 6) limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di:

Ordine e sicurezza pubblica;

Difesa e sicurezza nazionale;

Consultazioni elettorali.
Infine, appositi decreti hanno disposto l’applicazione del CAD alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 9 febbraio 2011) e all’Amministrazione economico-finanziaria (DPCM del 25 maggio 2011).