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 Contatti C.D. "A. DI GIOVANNI"

 Ente di appartenenzaC.D. "A. DI GIOVANNI"
Nome tipo amministrazioneScuole dell'infanzia
 Tipologia unitàScuola
Descrizionescuola dell'infanzia
 IndirizzoVia Amari
CAP92100
ComuneAgrigento
Sigla provinciaAG
 Telefono0922597839

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le principali caratteristiche del contratto a termine?

La disciplina del contratto a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e prevede che sia possibile l'apposizione, ad un contratto di lavoro, di un termine - che risulti, direttamente o meno, da atto scritto - di durata non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Il contratto a termine puo' essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che si riferiscano alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione. Ma se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Se poi il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Il lavoratore assunto con contratti a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.





Ciascun datore di lavoro può stipulare contratti a termine entro il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

L'articolo 3 del decreto prevede una serie di casi in cui l'apposizione di un termine non e' ammessa (per esempio, per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).