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 Contatti Ufficio Relazioni con il Pubblico Savona

 Ente di appartenenzaAgenzia del Territorio
 Tipologia unitàPunto Contatto Cittadino
 IndirizzoCorso Ricci 14/A
CAP17100
ComuneSavona
Sigla provinciaSV
 Telefono019-807754/827155/825870
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 Email PECup_savona@pce.agenziaterritorio.it
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cos'è e a chi spetta la CIG ordinaria industria ed edilizia?

La CIG è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La cassa Integrazione Guadagni Industria spetta agli operai, impiegati e quadri dipendenti da:
• aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
• cooperative di produzione e lavoro
• industrie boschive, forestali e del tabacco
• cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato)
• imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
• aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
• imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
• imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
• imprese addette all’armamento ferroviario.

La cassa Integrazione Guadagni Edilizia agli operai, impiegati e quadri dipendenti da:
• aziende edili ed affini
• aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
La CIG viene corrisposta in casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori

situazioni temporanee di mercato

intemperie stagionali
L’intervento ordinario è incompatibile con quello straordinario per la stessa unità produttiva: per cause sostanzialmente coincidenti prevale l'intervento straordinario. I due interventi invece sono compatibili per uno stesso periodo, solo ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali ad esempio maltempo e crisi aziendale.