pasemplice.it

 Contatti BIBLIOTECA COMUNALE DI CASALE DI SCODOSIA

 Ente di appartenenzaComune di Casale Di Scodosia
 Tipologia unitàBiblioteca
 IndirizzoPIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 50
CAP35040
ComuneCasale di Scodosia
Sigla provinciaPD

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Gli immigrati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i procedimenti disciplinati dal Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/98) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99)?

Con il DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119 è stato ulteriormente rinviata di un anno, ovvero al 30 giugno 2015, la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni, pertanto fino a suddetta data, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, e comunque non nei casi (ad es. istanze relativi a permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari) in cui l'esibizione o la produzione di specifici documenti derivi da disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, o del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, il relativo regolamento di attuazione, come ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La piena parificazione tra italiani e stranieri in materia di autocertificazioni doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2013, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4-quater, del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni con la Legge 4 aprile 2012, n. 35. A gennaio 2013 non essendo ancora state definite le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati da parte delle Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati si era proceduto a un primo rinvio di sei mesi (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), poi prorogato di ulteriori sei mesi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013). A gennaio 2014 si è reso necessario un nuovo provvedimento di proroga di sei mesi (Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150) ed ora con il nuovo D.L. 119/2014 è stata disposta la proroga di un ulteriore anno.
A partire da luglio 2015 invece i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli immigrati potranno produrre le autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Ad ogni modo, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.