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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

È prevista qualche sanzione per l’impresa che non comunica al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC?

Le imprese, individuali o in forma societaria, che presentano la domanda per l’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, sono tenute ad indicare, nella domanda di iscrizione, anche il proprio indirizzo PEC. L’obbligo è stato istituito con due differenti atti normativi:

art. 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, (come convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2), con riferimento alle imprese costituite in forma societaria;

art. 5 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (il c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le imprese individuali.
Le norme prevedono anche un diverso regime in funzione del tipo di impresa:

nel caso in cui una società non comunichi il proprio indirizzo PEC, l’art. 16, comma 6-bis del DL 185/2008 (introdotto dall’art. 37 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - c.d. Decreto Semplificazione - convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), ha stabilito che “l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria, che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (come modificato dall'art. 9, della Legge 11 novembre 2011, n. 180), sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.”

nel caso in cui sia un’impresa individuale a non aver comunicato l’indirizzo di posta certificata, l’art. 5 del Decreto Crescita 2.0 prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospenda la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per un periodo non superiore. Decorso inutilmente questo termine la domanda si intende non presentata.