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Ho subito un disservizio da parte di un operatore turistico e vorrei attivare una procedura arbitrale. In cosa consiste?

L’arbitrato, la cui disciplina è dettata dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, è un procedimento contenzioso per la risoluzione delle liti alternativo all’ordinaria via giudiziaria. Caratteristica fondamentale di tale strumento è la possibilità per le parti di affidare a un terzo (arbitro o collegio arbitrale) la decisione della controversia.
La procedura si conclude con l’emanazione di un provvedimento finale, lodo arbitrale, per molti aspetti assimilabile a una sentenza.
L’arbitrato si fonda su uno specifico atto di compromesso, che può essere sottoscritto dalle parti prima o dopo l’insorgere della controversia, ovvero su una clausola compromissoria inserita nel contratto cui la controversia si riferisce.

Si distingue tra:



- Arbitrato amministrato: in questo caso ci si avvale di una apposita struttura che prevede un procedimento predeterminato, come avviene, ad esempio, per il servizio di arbitrato offerto dalle Camere di Commercio;



- Arbitrato ad hoc: in questo caso l’arbitrato viene “costruito” dalle parti, nelle modalità e nella procedura, al momento dell’insorgere della controversia.



L’arbitrato può inoltre essere:



- secondo equità: nel caso in cui la controversia venga decisa secondo l’equità del caso concreto;



- secondo diritto: nel caso incui la controversia sia decisa secondo le norme dell’ordinamento giuridico.


L’arbitrato può essere rituale o irrituale. L’arbitrato rituale segue le previsioni del codice di procedura civile e si conclude con un lodo finale. L’arbitrato irrituale invece non è caratterizzato da obblighi procedurali e la decisione finale è valutabile come un contratto.

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