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Contact Center per la correzione dei dati catastali

Il servizio, erogato dall'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione del cittadino un servizio di web mail per effettuare segnalazioni di incongruenze nella banca dati catastale.

accedi al servizio

Il servizio viene erogato da "Agenzia delle Entrate" ed è dedicato a: Cittadini. Il livello di interazione è 5 - Pro-attivo mentre la tipologia di accesso è Libero.

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

La presenza di informazioni sensibili in un atto ne blocca la pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33?

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all'articolo 4 evidenzia che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
Per garantire la conoscibilità di dati e documenti le pubbliche amministrazioni adotteranno, se necessario, idonee misure di anonimizzazione in grado di garantire segreto e tutela di dati personali. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, dunque, non blocca la pubblicazione dell'atto stesso, che deve essere semplicemente "depurato" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.
Le PA, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicano i dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi.
Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili; ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e/o da altre norme di tutela della riservatezza.