Un extracomunitario, residente in Italia, può richiedere la detrazione per un figlio a carico residente all'estero?
Si. Come chiarito dalla Guida "L'Agenzia delle Entrate incontra i cittadini" possono essere considerati a carico anche i figli (e il coniuge) residenti all’estero. Per gli altri familiari la detrazione spetta solo se convivono con il contribuente o se percepiscono da quest’ultimo un assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In generale sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51.
Per usufruire della detrazione, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 5 marzo 2008, gli extracomunitari devono possedere una specifica documentazione attestante lo status di familiare, che può essere rappresentata alternativamente da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del paese di origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
La detrazione per ogni familiare fiscalmente a carico varia in base al reddito complessivo del contribuente, è calcolata a mese e compete dal mese in cui si è verificata la condizione che giustifica la detrazione (es. la nascita di un figlio).
L’art. 23 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tutti i lavoratori devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico, devono indicare il codice fiscale pena la mancata attribuzione del beneficio. I lavoratori extracomunitari residenti quindi, che vogliono fruire di dette detrazioni devono, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
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