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In caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato, quali sono le conseguenze per i dipendenti pubblici e quali garanzie conservano?

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 31, disciplina il passaggio automatico dei dipendenti, a seguito del trasferimento dell’attività svolta da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati secondo le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche. Nel passaggio alle dipendenze dell'ente privato verrà conservato il medesimo trattamento economico posseduto presso l'amministrazione pubblica di provenienza, la medesima qualifica e la medesima anzianità.
Tale orientamento è confermato anche dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui "se il dipendente possiede i requisiti prescritti, è trasferito e il rapporto di lavoro continua senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione". (Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 dicembre 2006, n. 26420). Ai fini della disciplina sul trasferimento si fa richiamo, inoltre, all'art. 2112 e all'art. 1408 c.c., specificatamente alla continuità del rapporto di lavoro con il cessionario; permangono nella sfera del dipendente i diritti già acquisti; per i crediti da lavoro tra amministrazione cedente e soggetto pubblico e privato ricevente vige il principio secondo cui sono obbligate solidalmente; il dipendente continua a godere dell’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza con riserva di sostituzione, se applicabili all’impresa del cessionario, e comunque del medesimo livello.

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