pasemplice.it

Quali innovazioni ha subìto la normativa in materia di visite fiscali in caso di assenze per malattia del dipendente della Pubblica Amministrazione?

Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha modificato l'art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introducendo alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti: tali previsioni impattano sui casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche, e l'estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico.
Per quanto attiene alla discrezionalità dell'amministrazione in merito alla richiesta del controllo sull'assenza, pur rimanendo l'obiettivo primario la riduzione dell'assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto, ai fini della decisione, sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, (le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato.
Il medesimo decreto individua, all'articolo 2, le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità:a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
Il comma 2 del citato articolo 2 specifica che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

 Aree tematiche

 Tags