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Se in una controversia viene nominato un perito dal giudice, il relativo compenso a carico di quale delle parti in causa deve esser posto?

In base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 agli articoli 49 e seguenti, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo, a mezzo del quale è possibile richiedere legittimamente il pagamento alla parte a carico della quale è posto il pagamento. Normalmente il pagamento è anticipato con un acconto che viene posto a carico di entrambe le parti in via solidale, talvolta a carico della parte che ha richiesto la consulenza tecnica, mentre in via definitiva il compenso, comprensivo anche dell'importo anticipato, sarà posto a carico della parte soccombente, ossia quella che non sia risultata vittoriosa.

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