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In caso di vendita di un terreno agricolo a terzi acquirenti è possibile e legittimo che un confinante ne rivendichi il diritto di prelazione?

Si. Tale pretesa è legittima, purché sussistano determinate condizioni. In tal proposito la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590, progressivamente oggetto di alcune modifiche.
Nello specifico l'articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, a modifica della norma suddetta ha stabilito che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni (e non più quattro) e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo casi di esclusione espressamente previsti dalla norma citata.
Il diritto di prelazione, con le modifiche previste in tale ultima legge, spetta anche:

al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756;

al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi.
Inoltre, a seguito di ulteriore modifica all'articolo 7 della legge 817/71, operata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, 1) la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, 2) il numero di essi nonche' 3) il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.

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