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Cosa è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una misura di semplificazione costituita da una dichiarazione resa e sottoscritta alla PA dal cittadino interessato sotto la propria responsabilità e che concerne:

  • stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante

e/o se la dichiarazione è resa nel proprio interesse

  • stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è utilizzabile in tutti quei casi (stati, qualità personali e fatti) non espressamente indicati nell'articolo 46 del già citato decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e deve essere resa secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 dello stesso decreto.

È sempre ammessa nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica amministrazione e fra gli utenti ed i concessionari di pubblici servizi, in questi casi infatti la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non è soggetta all'autenticazione della firma ma va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nei rapporti con i privati, invece, la dichiarazione sostitutiva è ammessa quando gli stessi vi consentono, ma in tal caso è ancora necessario procedere all'autentica della firma, effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ed è soggetta al rispetto delle norme sull'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere effettuata da:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge.

In caso di mendaci dichiarazioni sono previste sanzioni penali e decadenza dai benefici ai sensi degli articoli 76 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per approfondimenti: Comune di Padova e Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive.

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