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A quali norme occorre fare riferimento per verificare la compatibilità tra le attività di studio e il lavoro dipendente?

Per garantire al lavoratore l'esercizio del diritto allo studio, la legge e i contratti collettivi di riferimento prevedono due tipi di intervento:
- permessi retribuiti per facilitare la frequenza di corsi finalizzati all'elevazione culturale e professionale del lavoratore;
- facilitazioni per lavoratori studenti.
Le fonti, nel nostro ordinamento giuridico, sono:
- l‘art. 10 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale" che estende tali facilitazioni anche agli studenti frequentanti corsi di formazione professionale presso istituiti pubblici o convenzionati con le regioni
- la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".
Per il pubblico impiego esiste inoltre la possibilità di usufruire di 150 ore di permessi retribuiti all'anno (riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione) per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro.

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