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Quali sono nel dettaglio le forme di assistenza a passeggeri con disabilità o mobilità ridotta che la compagnia aerea è tenuta a fornire?

La compagnia aerea deve garantire ai passeggeri a mobilità ridotta le seguenti forme di assistenza:

trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose;

comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile;

realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità;

se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici;

qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.
Allegato II, Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

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