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Quali sono nel dettaglio le forme di assistenza che deve prestare il gestore aeroportuale a un passeggero disabile o a mobilità ridotta?

In base all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 1107/2006, il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente le misure di assistenza necessarie ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta per consentire di:

comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;

spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;

adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;

imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;

riporre e recuperare il bagaglio a bordo;

procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;

sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;

procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;

prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;

poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità;

poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco;

ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;

ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;

poter accedere alle informazioni sui voli in formato accessibile.
Per approfondimenti: ENAC

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