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Quali sono le condizioni di trasporto aereo previste per le persone con disabilità o a mobilità ridotta?

Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, garantisce che nel trasporto aereo queste persone abbiano gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. E' d'obbligo, pertanto, che sia fornita assistenza, con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, senza costi addizionali. In particolare, il Regolamento, all'articolo 4, comma 3, stabilisce che "un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile."
Per approfondimenti: Enac - Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta

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