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Un pubblico dipendente può usufruire di un periodo di aspettativa per svolgere la libera professione?

Come stabilito dall'art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (il c.d. collegato lavoro), i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
Durante il periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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