Il medico è tenuto ad indicare, nella ricetta del Servizio sanitario nazionale, la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco anche se ha facoltà di indicare la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo.
Le nuove modalità prescrittive sono previste dal DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), nello specifico si legga l’art. 15, comma 11-bis, e il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) all'art. 11, comma 12.